ADS: alle Sezioni Unite la questione sulla competenza a decidere il reclamo contro i provvedimenti del Giudice Tutelare

IL CASO. Il Tribunale di Siracusa dichiarava la propria incompetenza a decidere sul reclamo avverso il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e di nomina di un avvocato quale amministratore. Il procedimento – avente ad oggetto l’individuazione della persona nominata – veniva quindi riassunto avanti la Corte d’appello di Catania che, tuttavia, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo che il provvedimento reclamato non avesse natura decisoria e non potesse pertanto essere impugnato avanti ad essa. 
LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17833 depositata in data 26.8.2020, ha dichiarato ammissibile il regolamento di competenza ed ha rimesso alle Sezioni Unite la questione riguardante l’interpretazione dell’art. 720 bis c.p.c..
La Suprema Corte ha dunque ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi proprio con riferimento a tale disposizione ed alla previsione della Corte d’appello quale giudice competente a decidere sull’impugnazione dei decreti del Giudice Tutelare. 

Secondo un primo ed ormai consolidato filone interpretativo, la competenza del giudice di secondo grado a decidere sull’impugnazione dei decreti del giudice tutelare sarebbe limitata “ai provvedimenti a natura decisoria e, dunque, idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus” (tale è il decreto di apertura e chiusura della tutela), mentre sarebbe competente il Tribunale in composizione collegiale “per tutti i provvedimenti di natura meramente ordinatoria ed amministrativa (assai più numerosi), che attengono alla gestione concreta e che sono, per definizione, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti” (tali sono i provvedimenti aventi ad oggetto la tutela e la concreta gestione del patrimonio ma anche quelli di revoca e sostituzione dell’ADS).

Un diverso orientamento è stato, invece, espresso dalla Prima Sezione della Suprema Corte, con sentenza n. 32409 depositata in data 11.12.2019, che

ha ritenuto irrilevante la distinzione tra provvedimenti decisori ed ordinatori  (distinzione che avrebbe un riflesso unicamente riguardo al tema della ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost.), dal momento che, ai sensi dell’art. 320 c.p.c., il reclamo dovrebbe essere sempre proposto avanti la Corte e non avanti al Tribunale. 

Nel caso specifico, trattandosi di provvedimento riguardante la scelta della persona che ricopre la funzione di ADS, la Suprema Corte ha ritenuto assolutamente dirimente l’adesione all’uno piuttosto che all’altro orientamento, sottolineando però che “trattandosi di questione di interpretazione di una regola processuale, più che l’intimo convincimento di un singolo relatore o di un collegio rileva la individuazione di una presa di posizione definitiva che assicuri la certezza del diritto, essendo il processo non un fine in sé, ma un puro strumento per l’affermazione, il più efficiente ed effettiva possibile, della tutela dei diritti e degli interessi”. 
Per tale motivo è stata disposta la rimessione della causa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla seguente questione: “se la competenza della Corte d’appello sul reclamo, prevista dall’art. 720 bis c.p.c., sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell’amministrazione di sostegno, in deroga all’art. 739 c.p.c., oppure se tale speciale competenza per l’impugnazione sussista unicamente per provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando la competenza del tribunale alla stregua della disposizione comune predetta”.

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