Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
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In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
Xenotrapianto: le nuove frontiere della scienza medica e la riflessione bioetica27 GENNAIO 2022 | Biodiritto, bioetica e diritti umanidi Cristina Arata, avvocato in Castelfranco Veneto Nell’ospedale di Baltimora è stato di recente eseguito un trapianto di cuore di suino geneticamente modificato in un uomo di 57 anni, affetto da una grave patologia cardiaca, che lo rendeva inidoneo ad un trapianto di cuore umano. L’intervento al momento sembra avere avuto successo, e il dottor Bartley Griffith, direttore del programma di trapianto cardiaco presso il centro medico dell’Università del Maryland ha commentato con entusiasmo la riuscita dell’operazione: “Il cuore funziona e sembra normale”. Restano, tuttavia, molte incognite anche sul piano medico: si è trattato di un vero e proprio esperimento cui il paziente si è consapevolmente sottoposto, non avendo altre terapie a disposizione per tentare di sopravvivere. Attualmente il trapiantato è ancora collegato alla macchina cuore-polmone che lo teneva in vita prima dell’operazione. Il rischio maggiore pare essere la possibilità di contrarre il retrovirus suino, che risulta molto pericoloso per l’uomo. Il cuore trapiantato è stato fornito da Revivicor, un’azienda di medicina rigenerativa che ha sede in Virginia, e apparteneva ad un maiale geneticamente modificato: sono stati inseriti nel genoma dell’animale sei geni umani e sono stati disattivati altri geni originari (come quello della crescita per impedire al cuore del maiale di continuare a crescere dopo il trapianto). Va detto che il paziente era perfettamente consapevole del valore sperimentale dell’intervento, anzi che si trattava del primo tentativo in assoluto di trapianto di un organo di maiale sull’uomo. Quindi nessuna garanzia è stata fornita dall’équipe medica sull’esito dell’operazione chirurgica e sul decorso post operatorio. Lo stato terminale del malato lo ha indotto a fare questa scelta estrema. Qualche mese prima (nell’ottobre 2021) a New York era stato tentato il trapianto di un rene di maiale geneticamente modificato su un paziente che, però, si trovava già in stato di morte cerebrale, tenuto in vita solo dalle macchine. Gli xenotrapianti non sono una vera e propria novità scientifica, ma sinora avevano interessato operazioni minori: la pelle dei suini è stata usata in chi ha subito ustioni; le valvole cardiache dei suini sono state utilizzate in chi soffre di problemi cardiaci. Per comprendere la delicata problematica sottesa a queste sperimentazioni, è necessario ripercorrere le motivazioni di questa ricerca scientifica, evidenziate di recente anche dal Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) nel parere reso al governo italiano in data 27 marzo 2020. Il Comitato sottolinea come “nel mondo avvengano 114.000 trapianti d’organo salvavita all’anno a fronte di una richiesta di più di 1 milione (fonte: OMS). La sproporzione fra domanda e offerta di organi umani (cuore, fegato, rene, polmoni) è riducibile ma difficilmente eliminabile. Per questo è divenuto necessario sviluppare la ricerca di trapianti d’organo da altre specie, soprattutto suini (il 67% degli xenotrapianti come donatori) e al momento primati (ma anche suini) come riceventi”. L’Unione Europea ha disciplinato la materia con la direttiva 2010/63/UE sulla “Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”. L’art 2 consente la sperimentazione con l’impiego di animali, a determinate condizioni, quale base ancora oggi imprescindibile per il progresso delle conoscenze e delle terapie in medicina. La direttiva è stata recepita in Italia nel 2014 con il decreto legislativo numero 26 (“Attuazione della direttiva 2010/ 63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”). Questo decreto ha introdotto, tuttavia, norme più restrittive rispetto alla direttiva europea, non permettendo le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d’abuso. Le sperimentazioni sugli animali per gli xenotrapianti (trapianti d’organo da altre specie, soprattutto suini e primati) e le sostanze d’abuso (alcol, droghe e farmaci) sono comunque proseguite anche in Italia attraverso una serie di moratorie del divieto previsto dal decreto. E potranno andare avanti fino a giugno del 2022, secondo quanto previsto dal decreto legge Milleproroghe che allunga, questa volta di soli sei mesi (e non di un anno come in precedenza) la moratoria. Il CNB esprime preoccupazione: questa proibizione impedirebbe, ad esempio, di trapiantare tumori umani in topi immunodepressi o umanizzati. I modelli di xenotrapianto di cellule cancerose umane in topi immunocompromessi sono cruciali nello screening e nella valutazione dell’efficacia terapeutica e della tossicità di nuovi agenti antitumorali. Inoltre, gli xenotrapianti effettuati con linee di cellule tumorali che esprimono fluorescenza, possono essere studiati mediante imaging ottico, tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica (RMI), e sarebbero clinicamente rilevanti per comprendere il processo di invasione/metastasi. Anche se i modelli animali in vivo sono imperfetti nell’estrapolazione delle caratteristiche del cancro umano, tuttavia i modelli di xenotrapianto sarebbero al momento indispensabili per convalidare l’efficacia e la tossicità dei composti antitumorali, ai fini della traslazione in studi clinici sull’uomo. Questo divieto, sottolinea sempre il CNB, non esiste in altri Paesi, e rende difficile l’acquisizione di conoscenze fondamentali per il progresso biomedico a vantaggio delle persone affette da gravi patologie. Anche nella “Relazione sul ricorso alla sperimentazione animale per le sostanze di abuso e xenotrapianto” dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini“ (IZSLER) si legge che “alla data odierna la completa sostituzione del modello animale nello studio delle proprietà di abuso dei farmaci non è realizzabile, in quanto non esistono metodi alternativi in grado di valutare gli effetti comportamentali e neurobiologici/psicologici indotti dall’assunzione/somministrazione di una sostanza“. La relazione sottolinea l’importanza di standardizzare e semplificare i metodi di indagine, per trasferirli in modo sicuro all’uomo. Ma per ora scimmie e ratti resterebbero insostituibili, per quanto ridotti a piccoli numeri e trattati nel rispetto delle norme del benessere animale. Il CNB conclude il suo parere affermando la necessità di consentire alla ricerca biomedica italiana, con tutti i necessari controlli, una maggiore possibilità d’azione in questi importanti ambiti della ricerca scientifica, evitando penalizzazioni e tempi di attesa fra un esperimento e l’altro, non comparabili rispetto a quelli di altri Paesi europei. Il perdurare dei divieti non permetterebbe, infine, di realizzare o mantenere collaborazioni con gruppi di ricercatori europei ed extra europei, e tantomeno di accedere ai finanziamenti dell’Unione, isolando l’Italia dal resto dell’Europa in un settore di fondamentale importanza. Anche il Comitato Nazionale per la Biosicurezza le Biotecnologie e le Scienze della vita (CNBBSV) aveva invitato il governo ad adeguare rapidamente il decreto legislativo alla direttiva europea 2010/63, al fine di rimuovere le cause di una possibile marginalizzazione del sistema di ricerca italiano, già fragile, e in modo da non tradire l’obiettivo di armonizzazione perseguito dalle nuove norme UE. Per il CNB l’invito risulterebbe ancora più urgente in questo periodo così drammatico a causa della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, per il contributo che la sperimentazione animale potrebbe fornire allo studio della patogenesi dell’infezione da coronavirus nell’uomo, per testare dei trattamenti antivirali efficaci valutandone anche i possibili effetti collaterali, per sviluppare future terapie e vaccini. Né procedere attraverso moratorie produce, per il Comitato, particolare utilità per i ricercatori italiani: la maggior parte delle ricerche sono condotte in partnership con atenei stranieri, e sono pluriennali; mentre i nostri ricercatori non avrebbero la certezza di poter utilizzare le stesse metodologie dei loro colleghi stranieri nel medio periodo, e di accedere ai finanziamenti europei. La questione è quindi complessa, sia sul piano medico sanitario che sul piano bioetico. Sul piano medico la chirurgia sostitutiva (trapianti) rappresenta ancora oggi la terapia principale per diverse patologie umane ma, come detto in precedenza, i curanti non possono realizzare la gran parte dei trapianti necessari ai pazienti per carenza di organi e tessuti umani. Per xenotrapianto si intende il trapianto di organi, tessuti o cellule di una specie animale in un’altra specie, sperimentazione che viene perseguita per verificare la possibilità di offrire in futuro all’uomo una riserva di organi, tessuti o cellule, rimediando alla carenza cronica di donatori umani. I problemi medico sanitari non ancora risolti inerenti questa tecnica sono davvero molteplici: basta pensare alla possibilità di rigetto (il corpo del ricevente cerca di eliminare l’organo trapiantato per la presenza dei c.d. anticorpi xenoreattivi). Inoltre questi stimoli provenienti dagli anticorpi del ricevente attivano le cellule endoteliali dell’organo donato, potendo causare infiammazioni e trombosi. Ovviamente l’organo trapiantato nel nuovo ospite dovrà funzionare correttamente, superando la barriera di specie. Sotto questo profilo oggi assume un ruolo importante l’ingegneria genetica, che consente la creazione e l’utilizzo di organi di animali transgenici (per introduzione di geni umani e/o inattivazione di altri geni originari dell’animale che vengono resi non più funzionali, il c.d. “Knock out”). Il passaggio di specie implica, poi, la necessità di escludere la possibilità di introdurre, attraverso il trapianto, nuovi agenti infettivi nella popolazione umana (xenozoonosi). Ma xenotrapianto e sperimentazione animale pongono anche questioni di natura prettamente antropologica ed etica. La questione bioetica centrale è cercare di trovare un equilibrio nella tutela di due beni eticamente rilevanti: la ricerca scientifica da un lato e la tutela degli animali dall’altro. Due le questioni principali: la praticabilità etica dell’utilizzazione di animali per migliorare la sopravvivenza e il benessere dell’uomo; l’eventuale impatto oggettivo e soggettivo che un organo o tessuto di origine animale può avere sull’identità del soggetto umano che lo riceve. Che esista un problema etico è dimostrato dal fatto che per la stessa direttiva UE la via da perseguire nel prossimo futuro è costituita dalla promozione di una ricerca medico scientifica con “metodi alternativi” alla sperimentazione animale. Se, quindi, al momento la legislazione sia internazionale che nazionale considera la sperimentazione animale ancora necessaria, questa stessa legislazione si sta comunque evolvendo in direzione del superamento di questo approccio scientifico, ispirandosi al modello delle 3 R (Reduction, Replacement, Refinement). Se l’animale e l’uomo hanno una dignità equivalente, l’uso degli animali è considerato una forma di “specismo” o “tirannia” dell’uomo: neppure il fatto di essere di aiuto per la sofferenza umana potrebbe giustificare in sé l’uso degli animali, a meno che non si ammetta anche la possibilità opposta. A questa posizione più radicale se ne contrappone un’altra più moderata, la c.d. etica della responsabilità: il sacrificio degli animali può essere giustificato se richiesto dal raggiungimento di un bene rilevante per l’uomo, e con modalità sempre rispettose della vita. Questo rispetto impone di evitare agli animali sofferenze inutili, di seguire criteri di necessità e ragionevolezza, di evitare modificazioni genetiche non controllabili che possono alterare in modo significativo la biodiversità e l’equilibrio delle specie nel mondo animale. Questa capacità di manipolazione pervasiva dell’uomo, come già detto, è resa esponenziale dall’ingegneria genetica, che crea animali transgenici, modificati mediante l’introduzione nel loro patrimonio genetico di nuovi geni, spesso umani. Viene poi spesso utilizzato anche il cosiddetto knock out: la disattivazione di geni endogeni degli animali. Gli animali così trattati esprimeranno caratteristiche particolari, che saranno inevitabilmente trasmesse alla loro progenie. L’attuale livello di sperimentazione e di transgenesi, secondo gli studiosi, non ha al momento compromesso l’identità genetica complessiva degli animali mutati e della loro specie. Ma è evidente che la manipolazione genetica deve e dovrà avere dei limiti e soggiacere a controlli rigorosi. Va chiaramente garantito il benessere degli animali geneticamente modificati e valutato sempre l’effetto dell’espressione del transgene, le eventuali conseguenti modificazioni degli aspetti anatomici, fisiologici e comportamentali degli animali. Devono essere evitati o comunque limitati il più possibile stress, dolore, sofferenza ed angosce. Devono, poi, essere rigorosamente considerati gli effetti sulla progenie di queste modificazioni. Per questo gli animali transgenici devono essere tenuti sotto stretto controllo, e certamente non rilasciati liberi nell’ambiente. E sempre per questo, è necessario minimizzare il più possibile il numero degli animali utilizzati nella sperimentazione. La ricerca deve, quindi, seguire rigorosi protocolli, che prima di essere applicati dovranno essere sottoposti a valutazione anche da parte di un comitato etico competente. Un ultimo importante aspetto da considerare in merito agli xenotrapianti è l’impatto psicologico e simbolico dell’innesto di organi animali nel corpo umano: l’impianto di un organo estraneo al corpo originario dell’uomo ne può modificare l’identità e il senso di sé, per cui è sempre necessario valutare fino a che punto sono accettabili i livelli di modificazione auspicata e raggiunta con lo xenotrapianto. Accanto alle questioni sanitarie di tipo immunologico (rigetto) virologico (retrovirus) e genetico (passaggio di materiale genetico dall’animale all’uomo) vi sono, quindi, serie problematiche etiche, connesse all’identità personale del ricevente. Ogni essere umano è unico ed irriducibile, sia a livello ontologico che psicologico: nel suo essere e sentirsi persona. In quanto qualità intrinseca, l’integrità dell’identità personale è un valore morale imprescindibile. L’impianto di un organo estraneo al corpo di un uomo trova quindi, inevitabilmente, un limite etico nel grado di modificabilità che esso eventualmente comporti per l’identità della persona che lo riceve. Sotto questo profilo non tutti gli organi del corpo umano sono uguale espressione dell’unicità e dell’irripetibilità della persona. Alcuni hanno una forte carica simbolica più o meno penetrante a seconda della soggettività dell’individuo. Altri organi, come l’encefalo e le gonadi, hanno una relazione inscindibile, per la loro propria funzione, con l’identità personale del soggetto, indipendentemente dalla loro valenza simbolica. Mentre questi ultimi organi non potranno mai lecitamente essere trapiantati, per le inevitabili conseguenze oggettive che produrrebbero nel ricevente o nei suoi discendenti, gli altri organi meramente funzionali, ma anche quelli con maggiore valenza personalizzante, dovranno essere di volta in volta valutati, necessariamente caso per caso, proprio in funzione della carica simbolica che vengono ad assumere per ogni singola persona Il “possibile scientificamente” deve e dovrà sempre, quindi, misurarsi con questioni trasversali e limiti etici, sia generali alla specie umana che prettamente individuali. È peraltro auspicabile lo sviluppo di una scienza medica e di una etica scientifica che riesca a individuare modelli e livelli diversi e alternativi alla sperimentazione sugli animali. E la storia della ricerca del secolo scorso dimostra come la riflessione bioetica non sia un limite ma una suggestione per il “giusto” progresso scientifico: quando è stata esclusa la possibilità di ricavare cellule staminali dagli embrioni umani, in poco tempo è stata individuata la tecnica che consente di far regredire le cellule adulte a staminali embrionali, permettendo peraltro in tal modo un maggiore e più penetrante uso delle stesse.
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