Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La tutela dell’ambiente e degli animali: la revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione27 GENNAIO 2022 | Biodiritto, bioetica e diritti umaniA cura di Redazione Biodiritto A partire dalla metà degli anni Ottanta, in Italia si è progressivamente consolidato un vero e proprio “diritto dell’ambiente” di matrice giurisprudenziale. In questo processo un ruolo fondamentale è stato rivestito dalle numerose pronunce della Corte Costituzionale in materia. Ovviamente è un assetto di principi caratterizzato dalle debolezze ed incertezze tipiche di un diritto di formazione pretoria, connotato inevitabilmente dalla frammentarietà e dalla precarietà proprie della dimensione casistica. Si comprende, dunque, la necessità e l’utilità di un intervento di normazione positiva, che consolidi in maniera definitiva gli approdi giurisprudenziali costituzionali ritenuti oramai condivisi e irretrattabili, così che possano essere acquisiti definitivamente al patrimonio della Carta fondamentale dello Stato. In Italia, la tutela dell’ambiente rientra tra gli interessi pubblici di rilievo costituzionale, e trova fondamento implicito nel combinato disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione. L’ambiente non è solo oggetto di un diritto fondamentale o di una qualunque altra situazione giuridica soggettiva individuale o collettiva, ma rappresenta un valore costituzionale primario, la cui tutela si atteggia come interesse tipicamente trasversale rispetto ad una molteplicità di settori, materie ed ambiti oggettivi, nei quali intervengono le politiche pubbliche. Il 12 ottobre scorso, la Camera dei deputati ha approvato, in sede di prima deliberazione e senza modificazioni, il disegno di legge di riforma costituzionale che prevede la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. L’ Assemblea del Senato della Repubblica aveva approvato in prima lettura il testo di revisione costituzionale, intitolato “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente” ancora il 9 giugno 2021 (dopo più di un anno e mezzo di lavori in sede referente della I Commissione permanente): sono stati esaminati congiuntamente otto diversi disegni di legge costituzionale. Trattandosi di una legge volta alla revisione del testo costituzionale, si rende necessaria la doppia deliberazione da parte del Parlamento; dunque, l’iter necessario per l’attuazione delle modifiche è ancora in corso. L’ambiente è in sé un valore e un’entità multidimensionale, complessa e mutevole nel tempo: la sua tutela non è quindi suscettibile di essere attuata mediante il solo strumento dei diritti o delle altre situazioni giuridiche soggettive. È necessariamente oggetto di politiche pubbliche, di strategie e di azioni di tutela affidate ai titolari del potere legislativo ed amministrativo: loro il compito principale di assicurare un’efficace salvaguardia e protezione ambientale. Ovviamente, per valutare in sede giurisdizionale le scelte degli amministratori e del legislatore c’è bisogno di precisi parametri normativi, posti a presidio della validità delle decisioni e degli atti. In mancanza il giudice costituzionale può solo operare un controllo esterno sulla non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte di volta in volta attuate. Di qui l’esigenza imprescindibile di una disciplina giuridica di rango costituzionale in materia ambientale: per evitare che l’operato del legislatore venga sottoposto alla sola garanzia del sindacato giurisdizionale di non manifesta irragionevolezza, è necessario orientare, limitare e vincolare le scelte legislative con norme di rango sovraordinato, che possano fungere da presidio di legalità e di legittimità. E dunque, come autorevolmente sottolineato (cfr. M. Cecchetti, Prof. Ord. Istituzioni di diritto pubblico Università di Sassari “La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021, 288 s.) quanto più la disciplina sarà puntuale e analitica nel fornire al legislatore le coordinate e i vincoli in base ai quali costruire le politiche ambientali, tanto meno le scelte legislative rimarranno affidate a valutazioni di ordine politico e al sindacato di non manifesta irragionevolezza dei giudici. Il DDL è costituito da tre articoli: il primo introduce un nuovo comma all’art. 9; il secondo modifica l’art. 41 della Costituzione, e infine il terzo introduce una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali. Il testo dell’art. 9 attualmente in vigore menziona solo il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, mentre nella sua versione finale dovrebbe prevedere che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Una novità significativa è di carattere sistematico e attiene alla gerarchia delle fonti del diritto: la tutela dell’ambiente, oggi menzionata solo ed esclusivamente nelle materie di competenza esclusiva statuale (ex art. 117 co. 2 lett. s), viene elevata al rango di principio fondamentale. Come sottolineato (cfr. M.Cecchetti opera citata pag. 303.), la scelta del legislatore costituzionale del 2021 di intestare la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi alla Repubblica ha il preciso significato di accogliere il principio del “compito comune” a tutti gli enti e le istituzioni che la compongono, fermo restando il doveroso rispetto delle norme costituzionali contenute nel Titolo V della Parte II della Carta. Emerge quindi, a livello formale, in termini di diritto costituzionale positivo una concezione di tutela dell’ambiente come interesse tipicamente trasversale. L’art. 41 della Costituzione invece, attualmente composto da tre commi, nella riforma prevede l’introduzione di alcuni incisi: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini fiscali e ambientali”. L’iniziativa economica privata viene, dunque, sottoposta a due ulteriori limiti rispetto a quelli già previsti; non potrà essere svolta con modalità tali da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche e in primis alla salute e all’ambiente, limiti anteposti rispetto a tutti gli altri. La nuova formulazione prevede, altresì, che la destinazione ed il coordinamento dell’attività economica pubblica e privata avvengano non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali. Infine, la clausola di salvaguardia prevede che “La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’art. 9 della Costituzione, come modificato dall’art. 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti”. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi viene così inserita all’interno dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, anche nell’interesse delle future generazioni. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta un’ulteriore novità introdotta dalla legge di revisione costituzionale: per la prima volta la tutela è rivolta ai posteri, in una formulazione assolutamente innovativa per la Costituzione. La congiunzione “anche” lega in maniera indissolubile riferimenti oggettivi e soggettivi: nella tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è da ritenersi implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti e, in maniera speculare, dopo la congiunzione il riferimento va all’interesse delle generazioni future. L’impostazione così perseguita dal legislatore non può essere definita marcatamente antropocentrica; viene invece mantenuta aperta la possibilità di una coesistenza tra un approccio più vicino a una concezione di tipo antropocentrico e uno più legato ad una concezione ecocentrica (Cfr. M. Cecchetti, La revisione cit, 309 ss.). Sempre sul piano della formulazione lessicale, la norma non presenta la struttura rigida di una regola, ma quella più aperta e tipica dei principi: non è essenziale che vengano identificati con certezza i soggetti futuri cui si fa riferimento; la necessità è poter guardare lontano, così da costruire politiche ambientali che possano assicurare una coesistenza di lungo periodo del genere umano all’interno dell’ecosistema. L’ambiente non è più semplice res, ma valore primario costituzionalmente protetto. L’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione, all’interno del testo costituzionale, della tutela degli animali. Vengono anche qui superate tutte quelle categorizzazioni finalizzate alla loro riconduzione tra i soggetti piuttosto che tra gli oggetti di diritto. Gli animali sono, prima di tutto, esseri viventi senzienti, ovverosia dotati di caratteristiche biologiche e prerogative proprie, e sono capaci di avvertire la differenza tra benessere e dolore, e tra le condizioni propizie o nocive alla loro sopravvivenza. Risulta importante sottolineare che tale concezione, a livello di ordinamento europeo, non costituisce un quid novi; già all’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE è prevista la qualificazione degli animali come esseri senzienti: “(…) L’Unione e gli Stati membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali”. Anche se (cfr. M. Cecchetti op. citata) la riserva di legge statale per la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali appare inopportuna per tre motivi: nella sua ratio, la riserva di legge esprime la logica di una “mera attribuzione di competenza esclusiva in capo al legislatore statale”, che avrebbe potuto trovare una più opportuna collocazione all’interno del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione. In secondo luogo, lo scorporo della tutela degli animali rispetto a quella dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, senza alcuna specificazione riguardante la sensitività che li caratterizza e li distingue dagli esseri non senzienti, rischia di confondere la mappatura dei valori costituzionali di cui si propone la positivizzazione. Infine, anche interpretando la disposizione non come riserva di legge ma come semplice attribuzione allo Stato di una competenza legislativa esclusiva, secondo il modello dell’art. 117, sarebbe in ogni caso poco opportuna, irrigidendo in maniera eccessiva il riparto della potestà legislativa, escludendo la competenza regionale (che fino ad oggi è stata assai feconda in tema di protezione degli animali) e non aggiungendo molto alle attuali competenze riconosciute al legislatore statale. Lo sguardo europeo sembra sotto questo profilo più ampio. Nel diritto dell’Unione è andato progressivamente affermandosi un modello più evoluto nell’elaborazione e attuazione delle politiche di tutela ambientale. Le sue radici risalgono all’Atto Unico Europeo del 1986 ed oggi è contenuto nel diritto dei Trattati. Il TUE e il TFUE costituiscono un diritto gerarchicamente sovraordinato rispetto al diritto derivato proprio delle istituzioni dell’Unione, e dunque capace di funzionare quale parametro di validità per le politiche ambientali che si realizzano in quell’ordinamento. I due Trattati delineano un modello di tutela dell’ambiente fondato su due colonne portanti. Anzitutto un’articolata disciplina sostanziale specifica ed analitica, nella quale si possono individuare i fondamenti, i tipi di approccio, obiettivi, principi e parametri delle politiche ambientali dell’Unione, oltre che i criteri per la ripartizione delle competenze ambientali tra livello sovranazionale e Stati membri, secondo il principio di corresponsabilità. Vi è poi una particolare attenzione, sul piano formale, al metodo di elaborazione e di attuazione delle politiche ambientali. I Trattati europei non fanno riferimento ad un diritto soggettivo individuale o collettivo, che possa essere genericamente riferito all’ambiente e alla sua tutela; perseguono piuttosto un “approccio per politiche”, che richiede la mediazione indispensabile da parte della legislazione e dell’amministrazione, prima che gli interessi meritevoli di tutela vengano affidati al vaglio dei giudici. All’interno dei Trattati non è possibile rinvenire una definizione normativa di ambiente. La politica ambientale dell’Unione è stata delineata mediante l’indicazione, rinvenibile al paragrafo 1 dell’art. 191 TFUE, dei quattro obiettivi che essa direttamente contribuisce a perseguire: “la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente”; la “protezione della salute umana”; l’“utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”; la “promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”. È quindi un valore normato per obiettivi, capace di espandersi ed adeguarsi rapidamente alle specifiche esigenze e alle situazioni di protezione e tutela che si delineeranno nel tempo, e di operare in modo trasversale anche sul piano delle competenze e della necessaria interazione tra le azioni delle autorità pubbliche chiamate a perseguire ai vari livelli di governo gli obiettivi stessi. La riforma costituzionale italiana, accolta al momento come una “conquista storica”, sembra per questo non convincere del tutto la dottrina giuridica. Se presenta alcuni contenuti da apprezzare, al tempo stesso porta significative le lacune, frutto del “compromesso” politico. Per questo aspetto rischia di essere un’occasione persa.
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