L’interesse ad agire deve sussistere oltre che al momento dell’azione anche al momento della decisione

avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Il Tribunale per i Minorenni di Milano, in data 2.5.2019, su richiesta dei medici curanti di una ragazza di 16 anni che necessitava di accertamenti bioptici in relazione ad una massa tumorale, provvedeva a sospendere provvisoriamente i suoi genitori dalla responsabilità genitoriale e la affidava al Comune di residenza.

La ragazza ed i genitori, testimoni di Geova, avevano prestato il consenso all’accertamento bioptico precisando però che negavano il consenso alle emotrasfusioni che si fossero, in ipotesi, rese necessarie durante l’accertamento stesso.

Il Giudice tutelare autorizzava i medici ad eseguire comunque le emotrasfusioni, in occasione dell’esame bioptico; l’esame veniva effettuato senza che si presentasse la necessità di emotrasfusioni.

I genitori presentavano reclamo avverso tale decreto, deducendone la nullità per la mancata audizione della minore pur cosciente e capace di autodeterminarsi. Il Tribunale per i Minorenni dichiarava il reclamo inammissibile per difetto di interesse ad agire, trattandosi di un reclamo riferito ad un provvedimento autorizzativo di un esame già eseguito, e per il quale non era stato necessario ricorrere alle trasfusioni.

I genitori in proprio e quali esercenti la responsabilità sulla minore ricorrono per cassazione con quattro motivi

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge per avere escluso il TM il loro interesse ad agire avverso il provvedimento autorizzativo del GT, interesse che viceversa loro ritengono sussistere in particolare in relazione all’invocata tutela del diritto della figlia minorenne all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie, all’audizione e al rispetto delle proprie convinzioni religiose; negli altri motivi deducono per le ragioni già sviluppate la violazione del diritto della figlia alla libera e consapevole autodeterminazione nelle scelte sanitarie; infine denunciano l’abnormità dei provvedimenti impugnati anche in relazione all’affidamento provvisorio della minore al Comune di residenza senza che vi fossero motivi di necessità e di urgenza.

LA DECISIONE. Il Supremo collegio dichiara infondato il primo motivo e inammissibili gli altri, dopo aver ricordato che “’l’ interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice. Se non l’attualità è necessaria tuttavia l’esistenza della lesione dovendo l’interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione) ma anche al momento della decisione poiché è in relazione a quest’ultimo e alla domanda originariamente formulata che l’interesse va valutato”

Nel caso di specie al momento della decisione e anche dell’impugnazione il trattamento trasfusionale (in astratto lesivo dei diritti soggettivi di autodeterminazione e scelta in materia sanitaria) era stato superato, in quanto ritenuto non necessario durante l’espletamento dell’esame diagnostico e pertanto il TM aveva escluso correttamente l’esistenza dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti.

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