La figura del curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale: il Tribunale di Treviso anticipa gli effetti della riforma del processo civile

di avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale instaurato avanti al Tribunale di Treviso, i coniugi richiedevano ciascuno l’addebito della separazione all’altro, l’affidamento esclusivo dei figli minori con assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé e l’obbligo di corresponsione, da porre in capo all’altro genitore, di un assegno di mantenimento per i figli.

All’esito dell’udienza presidenziale, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali veniva disposto l’affidamento congiunto dei figli con collocazione degli stessi presso la madre e quindi l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima, con la previsione del versamento da parte del padre di un assegno di mantenimento per i figli e per la moglie stessa.

Successivamente, a seguito dell’udienza avanti il Giudice Istruttore, la madre presentava anche ricorso ai sensi dell’art. 333 c.c. e dell’art. 709 c.p.c..

La causa veniva istruita mediante c.t.u. (oltre che mediante indagini finanziarie), consulenza disposta anche per decidere sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

All’esito, il Giudice disponeva l’affidamento dei figli ai Servizi Sociali e il loro collocamento presso la madre. In sede di precisazione delle conclusioni, e alla luce delle gravi dichiarazioni rese dai Servizi Sociali, veniva tuttavia formulata dal Procuratore della Repubblica domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori.

Il Giudice Istruttore nominava, quindi, un curatore speciale dei minori, il quale, invero, chiedeva il rigetto della domanda di decadenza promossa nei confronti dei genitori.

LA DECISIONE. Con sentenza del 26.4.2022 il Tribunale di Treviso ha rigettato sia le reciproche domande di addebito della separazione formulate dai coniugi, sia la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dal Pubblico Ministero, confermando l’affido dei minori al Servizio sociale.

Tale pronuncia risulta di particolare interesse nella parte in cui attribuisce al curatore speciale dei minori il potere di assumere tutte le decisioni inerenti all’ordinaria gestione dei minori, prevedendo anche che per le decisioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute e la residenza degli stessi, vi sia la previa convocazione dei Servizi Sociali affidatari e la concertazione con i genitori.

Il Tribunale di Treviso, quindi, con la pronuncia in esame, ha attribuito al curatore speciale dei minori dei poteri ulteriori a quelli squisitamente processuali, poteri che arrivano ad incidere sulle scelte riguardanti la loro vita quotidiana.

Si tratta della figura del “curatore speciale del minore con poteri di natura sostanziale”, già sperimentata in alcuni Tribunali proprio con la finalità di supplire alla grave ed esasperata conflittualità tra i genitori, laddove ciò comporti l’impossibilità di raggiungere qualsivoglia decisione nell’interesse dei figli. Figura d’altronde prevista dalla L. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile) al comma 31 del suo art. 1: “al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale”.

Il curatore speciale è una figura oggi regolata dall’art. 78 del c.p.c., per il quale “se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace un curatore speciale con il compito di rappresentarlo o assisterlo, finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.”

Nell’ambito del diritto di famiglia vi sono, inoltre, specifiche disposizioni di legge che prevedono la necessità di procedere alla nomina del curatore del minore. Sono fattispecie per le quali la norma ipotizza (in base ad un giudizio ex ante e quindi presuntivo) la ricorrenza del conflitto di interessi tra minore e chi esercita la responsabilità genitoriale: procedimenti di adottabilità del minore, giudizi di stato, procedimenti c.d. de potestate che decidono sulla sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, come nel caso affrontato dal tribunale di Treviso.

In tali ultimi procedimenti la necessità della nomina di un curatore del minore è ormai principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, per la quale la posizione del figlio risulta in tali casi sempre contrapposta (e quindi in conflitto di interessi) con quella di entrambi i genitori. Motivo per cui questi ultimi non possono rappresentarlo in giudizio.

Il curatore speciale, nominato d’ufficio, rappresenta e assiste il minore per tutto il procedimento giurisdizionale.

Peraltro l’art. 336 co. 4 c.c. prevede, proprio nei procedimenti giurisdizionali ex artt. 330 e 333 c.c. che sia i genitori che il minore debbano essere assistiti da un difensore: il minore è quindi parte formale e sostanziale del procedimento, con diritto a parteciparvi attivamente attraverso un’adeguata rappresentanza processuale, in quanto portatore di diritti personali contrapposti a quelli dei propri genitori.

La mancata nomina del curatore speciale comporta la nullità dell’intero procedimento (ex art. 354 co. 1 c.p.c.), con rimessione della causa al primo giudice (ex art. 383 co. 3 c.p.c.) perché provveda all’integrazione del contraddittorio.

La riflessione dottrinale e giurisprudenziale sulla necessità di un istituto di portata generale attinente alla rappresentanza processuale e/o sostanziale del minore (oggi in parte raccolta dalla riforma Cartabia) si è consolidata attraverso l’esperienza dei gravi pregiudizi determinati dalle relazioni genitoriali caratterizzate da particolare conflittualità, tale da incidere anche sulle decisioni ordinarie di vita sui figli. Situazione alla quale l’affidamento del minore ai Servizi sociali non garantisce spesso adeguata tutela, non essendo i Servizi strutturati per un puntuale intervento di accompagnamento e sostegno del minore nella sua quotidianità.

Le fonti sovranazionali, peraltro, hanno già da tempo affermato la rilevanza sostanziale del conflitto di interessi tra figli minori e genitori.

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25.01.1996 (e ratificata in Italia con l.n. 77 20.03.2003), prevede che il giudice possa nominare al minore un rappresentante (cfr. art. 5 lett. b e art 9) nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale che coinvolgono i minori, in caso di conflitto di interessi tra il minore e i suoi genitori, o comunque con chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale.

Tali norme hanno immediata valenza precettiva anche al di fuori dei procedimenti espressamente contemplati nell’elenco delle controversie formulato dallo Stato italiano, come indicato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 179 del 12.06.2009.

La Corte ha precisato che il giudice può procedere anche ex officio alla nomina di un curatore speciale per il minore in caso di conflitto di interessi con i genitori, pur in assenza di istanza di parte o di iniziativa da parte del pubblico ministero (come invece previsto dall’art. 79 c.p.c.).

Anche l’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con l.n. 176 del 27.05.1991) prevede il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, personalmente o tramite un rappresentante o organo appropriato.

L’interpretazione sistematica di queste fonti ha portato i tribunali di merito, nei casi di esasperata conflittualità genitoriale, ad avvalersi del curatore speciale anche nei giudizi di separazione, di divorzio o comunque coinvolgenti il ruolo genitoriale.  

La nomina officiosa del curatore è volta a conferire la rappresentanza processuale e (in alcuni casi) rappresentanza sostanziale del minore, da esercitarsi anche al di fuori del processo con l’attribuzione di specifici poteri e competenze.

La decisione del Tribunale di Treviso si inserisce in questo filone giurisprudenziale.

Nella motivazione si legge, infatti, che il giudice ritiene di poter anticipare l’efficacia delle norme della riforma (non ancora entrate in vigore), proprio tenuto conto della prassi già in uso presso alcuni Tribunali.

Viene ribadito che “il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, possa sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore del fanciullo, avvalendosi della disposizione dettata dall’art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogniqualvolta sia necessario nominare un rappresentante all’incapace”.

La pronuncia, dunque, recepisce l’indirizzo dettato dal legislatore del 2021 che, pur non prendendo una posizione esplicita riguardo ai processi aventi ad oggetto la crisi familiare, attribuisce espressamente al giudice la facoltà di nominare un rappresentante al figlio laddove il conflitto genitoriale sia particolarmente acceso, ed emerga l’inadeguatezza di entrambi i genitori a tutelare gli interessi del figlio.

Oggi il comma 30 dell’art. 1 della l.n. 206/2021 implementa il contenuto dell’art. 78 c.p.c., prevedendo che il giudice nomini il curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, nei seguenti casi:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di   entrambi   i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni”.

È, inoltre, attribuito al giudice il potere di nominare, con provvedimento succintamente motivato, un curatore speciale in tutti quei casi in cui “i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore”.

Sembra allora che al giudice venga attribuito un potere piuttosto ampio di intervento, necessariamente è destinato ad incidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale, determinandone una limitazione laddove, anche per motivi accidentali e/o temporanei, risulti che i genitori non siano in grado di preservare adeguatamente gli interessi del minore.

Infine, pare interessante evidenziare che il provvedimento del Tribunale di Treviso liquida il compenso del curatore, per l’attività giudiziale dallo stesso svolta, a carico di entrambi i genitori in via solidale.

Il tema del compenso del curatore speciale del minore non è in realtà regolato da specifiche disposizioni, e si è quindi affermata la prassi che il curatore che sia (anche) difensore del minore venga retribuito attraverso l’ammissione al gratuito patrocinio laddove – come avviene nella maggior parte dei casi – il minore non abbia un proprio patrimonio.

Ne rimane, tuttavia, esclusa la remunerazione di quell’attività svolta quale curatore e non quale avvocato.

Nel caso in esame, invece, l’indennità riconosciuta al curatore speciale e posta a carico dei genitori, e non con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riguarda comunque l’attività giudiziale prestata.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli