Affidamento ai servizi: problematiche, presupposti e necessità della previsione di un termine di durata

IL CASO. Nel corso di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale il Presidente aveva emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti affidando in via condivisa le minori ai genitori con collocamento presso la madre, dopo la conferma da parte della Corte, in sede di reclamo, dei richiamati provvedimenti, entrambi i genitori ricorrevano al Tribunale con separati ricorsi.
Da un lato il padre, lamentando che le minori avevano manifestato sofferenza e disagio a seguito del collocamento presso la madre e denunciando anche comportamenti ostruzionistici  che aveva impedito il suo diritto di visita, per cui chiedeva il collocamento delle figlie presso di sé, pur  mantenendosi la condivisione dell’affidamento.
Dall’altro lato la madre, lamentando che il padre avesse trasgredito aii provvedimenti del Presidente confermati in sede di reclamo, per cui chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale del marito, l’adozione dei provvedimenti necessari, e l’intervento dei servizi sociali nonchè l’affido esclusivo a sè e la condanna del marito al risarcimento dei danni.
I ricorsi venivano riuniti.
LA DECISIONE. Il Tribunale di Cosenza, dopo aver respinto la domanda di decadenza ,non ritenendo che la condotta tenuta dal padre potesse integrare i presupposti richiesti dall’art. 330 c.c.,richiamando la giurisprudenza della Corte sul tema, in quanto nel caso di specie “appare evidente che, nonostante le capacità genitoriali del sig… come quelle della signora … siano state valutate dal nominato consulente come “gravemente inficiate” ciò non ha comportato l’esposizione delle minori ad un grave pregiudizio, anche in considerazione del fatto che … sono apparse ben curate e sostanzialmente serene, sebbene profondamente turbate….dall’esperienza che stanno vivendo…” proseguiva  sempre tenendo come punto di riferimento la consulenza tecnica esperita e sottolineando come la perdurante conflittualità dei genitori impedisse da parte loro l’adozione di scelte condivise circa le questioni più importanti relative alle figlie  e concludeva per la necessità di limitare la loro responsabilità genitoriale, prevedendo un affidamento ai Servizi del Comune di residenza.
La motivazione della decisione va segnalata perché diversamente dalla maggioranza di  decisioni simili affronta  apertamente i noti problemi della legittimità dell’affidamento ai servizi e della durata di tale affidamento in proposito essa precisa che “l’affido a terzi soggetti rientra tra le facoltà rimessa al potere discrezionale del giudice, già prevista dall’art. 155 comma 6 cc vecchio testo e non venuto meno a seguito delle novelle 54/2006 e 219/2012, stante la riserva generale di cui all’art. 337 ter c.c., misura che si rende necessaria quando occorra superare difficoltà manifestate dai genitori nell’esercizio delle funzioni genitoriali, benchè il loro livello di inadeguatezza non sia così elevato, almeno per entrambi da dare causa alla decadenza ex art. 330 c.c “, ma ricordando altresì che

tali provvedimenti temporanei ed urgenti, se protratti a tempo indeterminato e senza che sia fissato un termine, violano l’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare da parte dello Stato contraente che abbia una legislazione che permetta che questo tipo di provvedimenti possano essere indeterminati.

Il Tribunale alla luce di questi principi ha rigettato le domande della madre e, in accoglimento parziale di quelle paterne, ha disposto l’affidamento delle minori ai Servizi sociali del Comune ed il loro collocamento presso il padre, disciplinando però i tempi di permanenza presso la madre ed assegnando un termine fino al 31.12.2020 ai Servizi affidatari per il deposito di una relazione.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli